Art. 2
In vigore dal 19 mar 1953
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 48 e 151 dei regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 48. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-01;4486#art-2