Art. 2

In vigore dal 19 mar 1953
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 48 e 151 dei regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 48. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-01;4486#art-2

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Art. 2 Modificazioni al regolamento per le Case di rieducazione, approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721. — Testo vigente | Portale Normativo