Art. 2
In vigore dal 26 feb 1953
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei valori di cui all' del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei valori medesimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 10. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-01;4456#art-2