Art. 1

In vigore dal 3 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 15, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico Il limite minimo di retribuzione stabilito dall'art. 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è ridotto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel settore dell'artigianato, a L. 300. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 147. - PALLA
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Art. 1 Modificazioni al limite minimo di retribuzione di cui all'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per la commisurazione dei contributi dovuti dalle aziende artigiane per gli apprendisti. — Testo vigente | Portale Normativo