Art. 1
In vigore dal 3 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 15, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo di retribuzione stabilito dall'art. 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è ridotto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel settore dell'artigianato, a L. 300.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 147. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-01;3335#art-1