Art. 1

In vigore dal 4 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 31 ottobre 1952, n. 1325 e 10 luglio 1952, n. 910; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, e autorizzata la prelevazione di lire 17.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il detto esercizio finanziario: Cap. n. 127-bis (di nuova istituzione), sotto la nuova rubrica "Spese per la Conferenza I.C.A.O. per convenzione danni ai terzi"). - Fitto di locali e forniture varie per i locali - Spese di ufficio e di cancelleria, illuminazione, postali, telegrafiche e telefoniche, installazione impianti, traduzione simultanea - Spese per gli automezzi e di trasporto...................................... L. 7.500.000 Cap. n. 127-ter (di nuova istituzione). Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato................... L. 4.000.000 Cap. n. 127-quater (di nuova istituzione). Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale delle varie Amministrazioni statali addetto alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 10............... L. 3.000.000 Cap. n. 127-quinquies (di nuova istituzione). Spese di rappresentanza.......................... L. 2.500.000 -------------- Totale L. 17.000.000 ============== Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreto della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PALLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 127. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-30;3600#art-1

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Art. 1 Prelevazione di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese — Testo vigente | Portale Normativo