Art. 3

In vigore dal 11 apr 1962
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;3052#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Tufaroli Luciano fu Mose', in comune di Maschito (Potenza). — Testo vigente | Portale Normativo