Art. 2

In vigore dal 13 gen 1953
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 30.11.41, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;3016#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo del l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Luca via Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' di Cattaneo Maria fu Vincenzo, maritata Sammauro, in comune di Ferrandina (Matera). — Testo vigente | Portale Normativo