Art. 2
In vigore dal 10 lug 1966
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-2 luglio 1966, n. 84 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1966, n. 168), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, 27 dicembre 1952, n. 3884, e 21 marzo 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1957, n. 156) in quanto, per la formulazione dei piani di espropriazione, fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2888#art-2