Art. 1

In vigore dal 12 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei con fronti di Bicocchi Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca fratelli e sorella fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto); Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto; Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 57.83.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2879#art-1

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