Art. 3
In vigore dal 7 dic 1958
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825, e del 27 dicembre 1952, n. 3995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2825#art-3