Art. 3

In vigore dal 7 dic 1958
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825, e del 27 dicembre 1952, n. 3995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2825#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' della Societa' anonima Azienda agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa). — Testo vigente | Portale Normativo