Art. 1
In vigore dal 12 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma, primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana.
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della, legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma, tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Alessandro di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2495; della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Alessandro di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 290.24 pari ad ettari 29.02.10.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2817#art-1