Art. 4

In vigore dal 23 lug 1970
L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 85. - PALLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 2-16 luglio 1970, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 22/07/1970, n. 184)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2778 e 2779; 27 dicembre 1952, n. 3882, e 3 gennaio 1958 (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 1958) in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949 ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti, che, rispetto alla effettiva consistenza al 15 novembre 1949, vi sia stato eccesso di espropriazione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2778#art-4

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