Art. 2

In vigore dal 27 mar 1966
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 28 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio 1953 e n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei piani di espropriazione, in danno, rispettivamente degli eredi di Di Clemente Benedetto e Campani Laura, fu tenuto conto dei dati dei nuovi catasti non ancora in vigore, nelle zone, alla data del 15 novembre 1949".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2774#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Di Clemente Benedetto fu Pietro, in comune di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo