Art. 3
In vigore dal 12 gen 1953
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti arti con 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2767#art-3