Art. 1
In vigore dal 10 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Maria Cristina fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2386, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951 n. 333;
Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla Proposta del Ministero Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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Sono approvati i piani particolareggiato di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Maria Cristina fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie complessiva, secondo il vecchio Catasto vigente, di ettari 70.43.80, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 71.15.69.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2751#art-1