Art. 2

In vigore dal 10 gen 1953
1 terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2723#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' degli aventi causa del defunto Sforni Guido fu Isacco, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa). — Testo vigente | Portale Normativo