Art. 4
In vigore dal 8 gen 1961
L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 39. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1960, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1961, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2717, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2717#art-4