Art. 4
In vigore dal 17 lug 1966
L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei corti, addì 23 dicembre 1052
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 20. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-11 luglio 1966, n. 97 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1966, n. 175), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2698, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2698#art-4