Art. 2

In vigore dal 9 gen 1953
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2578#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria o di terreni di proprieta' di Tamborrino Achille, Clementina, Francesco, Giuseppe, Laura e Maria di Vincenzo per quattro sesti, Tamborrino Vincenzo fu Antonio per un sesto e Tamborrino Frisari Giuseppe di Vincenzo per un sesto, in comune di Otranto (Lecce). — Testo vigente | Portale Normativo