Art. 3

In vigore dal 9 gen 1953
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo l.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2563#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' di Siniscalco Teresa fu Enrico, in comune di Manfredonia (Foggia). — Testo vigente | Portale Normativo