Art. 3
In vigore dal 6 dic 1957
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 28-30 novembre 1957, n. 126 (in G.U. 1a s.s. 5/12/1957, n. 301) ha dichiarato l'illegittimita' dell'intero provvedimento "in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto la quota della proprieta' terriera espropriata nei confronti del sig. Vincenzo Zezza eccede quella che sarebbe risultata effettuando il calcolo sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2460#art-3