Art. 2

In vigore dal 31 dic 1952
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 113.98.99, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2414#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, in comune di Biccari (Foggia). — Testo vigente | Portale Normativo