Art. 1

In vigore dal 24 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Parlapiano Giulio Cesare e Francesco fu Calogero, rispettivamente per L. 30.509,71 e L. 23.591,35 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto); Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Parlapiano Giulio Cesare e Francesco fu Calogero, rispettivamente per L. 30.509,71 e L. 23.591,35 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), della superficie di ettari 171.04.71, specificamente descritti negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2375#art-1

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