Art. 2

In vigore dal 24 dic 1952
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 16.64.77 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2371#art-2

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