Art. 2
In vigore dal 24 dic 1952
I terreni indicati nel precedente articolo, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo del l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2370#art-2