Art. 2
In vigore dal 20 dic 1952
I terreni indicati nel presente articolo sono trasferiti in proprietà dell'Ente per sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2340#art-2