Art. 2
In vigore dal 20 dic 1952
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -- Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2267#art-2