Art. 1

In vigore dal 20 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica. Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 323, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 811; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Antinozzi Emilio fu Antonio, per i terreni ricadenti nei comune di Candela (provincia di Foggia); Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 81, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. - nei confronti di Antinozzi Emilio fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 13.16.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2245#art-1

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