Art. 3

In vigore dal 20 dic 1952
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2237#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Stimola Gennaro di Salvatore, in comune di Irsina (Matera). — Testo vigente | Portale Normativo