Art. 4

In vigore dal 20 dic 1952
Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 58.20.27.
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Art. 4 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa' Anonima Vendite ed Acquisti Immobiliari e Mobiliari (S.A.V.A.M.I.), con sede in Napoli, in comune di Castellaneta (Taranto). — Testo vigente | Portale Normativo