Art. 1
In vigore dal 20 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -- nei confronti di Serrilli Gennaro fu Angelo per L. 35.266,65, Serrilli Costantino fu Angelo per L. 40.486.09, Serrilli Angioletta fu Angelo per L. 18.325,14 e Russi Domenico di Alfredo per L. 6.560,80 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Serrilli Gennaro fu Angelo per lire 35.266,65, Serrilli Costantino fu Angelo per L. 40.486,09, Serrilli Angioletta fu Angelo, per L. 18.325,14 e Russi Domenico di Alfredo per L. 6.560,80 in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 206.17,05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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