Art. 2

In vigore dal 19 dic 1952
I terreni indicati nell'elenco di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 19.60.95, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2151#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' di Terribile Giuseppe di Francesco, in comune di Gravina (Bari). — Testo vigente | Portale Normativo