Art. 2

In vigore dal 19 dic 1952
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 29.79.40, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2086#art-2

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