Art. 2
In vigore dal 30 mag 1957
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 16-25 maggio 1957, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nella tabella allegata."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2080#art-2