Art. 1

In vigore dal 19 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della, delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti degli eredi di Ferrara Eugenio Ferrara Giovan - Battista, Eloisa e Leopoldo fu Eugenio, in parti uguali; per i terreni ricadenti nei comuni di Minervino Murge (provincia di Bari) e di Canosa (provincia di Bari); Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione; Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio precedente decreto 30 agosto 1951, n. 812; Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti degli eredi di Ferrara Eugenio, Ferrara Giovan Battista, Eloisa e Leopoldo fu Eugenio, in parti uguali, per i terreni ricadenti nei comune di Minervino Murge (provincia di Bari), della superficie di ettari 81.81.78, specificamente descritti nell'allegato n. 2 al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2064#art-1

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