Art. 2
In vigore dal 19 dic 1952
I terreni in proprietà del precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione, speciale per la formazione fondiaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2047#art-2