Art. 2

In vigore dal 19 dic 1952
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riformà fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2014#art-2

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Art. 2 Trasferimento In proprieta' all'Ente per lo sviluppo Dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania = Sezione speciale per la riforma fondiaria = di terreni di proprieta' di Delli Santi Cimaglia Gonzaga Caterina fu Francesco, in comune di Poggio Imperiale (Foggia). — Testo vigente | Portale Normativo