Art. 2

In vigore dal 19 dic 1952
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia - Lucania - Sezione speciale per la riforma, fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2009#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di De Iulio Corrado e Renato fu Salvatore, in comune di Lucera (Foggia). — Testo vigente | Portale Normativo