Art. 1
In vigore dal 19 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vi gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 38 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Cieco Camillo fu Casto, per i terreni ricadenti nel comune di Miglionico (provincia di Matera) Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della, legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 90, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
.
È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Cicco Camillo fu Casto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Miglionico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 21.74.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-19;2008#art-1