Art. 1
In vigore dal 8 mar 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 4 novembre 1951, n. 1301;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e ad interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;
Decreta:
È costituita presso il Ministero degli affari esteri, per la durata dell'Amministrazione fiduciaria italiana sul territorio della Somalia, una "Direzione generale per l'Amministrazione Fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.)".
La predetta Direzione generale è suddivisa in quattro uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 18 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 43. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-18;4480#art-1