Art. 1
In vigore dal 24 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei seguenti territori:
a) territorio del comune di Ferrere (provincia di Asti);
b) territorio di quella parte del comune di San Damiano di Asti (provincia di Asti) che resta a ponente della linea Ponte Caminella-Cascina Martinetti);
c) territorio del comune di Villafranca d'Asti (provincia di Asti);
d) territorio del comune di Busto Garolfo (provincia di Milano);
e) territorio del comune di Bardolino (provincia di Verona);
f) territorio del comune di Caresanablot (provincia di Vercelli);
g) territorio del comune di Vercelli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 12 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953
Atti dei Governo, registro n. 74, foglio n. 150. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-12;4446#art-1