Art. 1
In vigore dal 6 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1950, n. 1029, relativo all'istituzione di una Rappresentanza presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (N.A.T.O.) con sede in Londra;
Considerato che il Consiglio Atlantico ha deciso di trasferire la sede dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico da Londra a Parigi a decorrere dal 1 maggio 1952;
Considerata conseguentemente la necessità politica e l'urgenza di trasferire anche la Rappresentanza italiana presso la N.A.T.O. da Londra a Parigi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
La Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (N.A.T.O.) è trasferita dalla sede di Londra a quella di Parigi.
Il presente decreto ha effetto dal 1 maggio 1952.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 7 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 128. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-07;3862#art-1