Art. 1

In vigore dal 17 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza in data 26 agosto 1950, con la quale i sindaci dei comuni di Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio e Brembate, debitamente all'uopo autorizzati dai rispettivi Consigli comunali con deliberazioni numero 318 del 17 dicembre 1949, n. 16 del 10 dicembre 1949 e n. 13 dell'11 dicembre 1949, hanno chiesto una rettifica dei propri confini, consistente nel distacco delle località denominate "Predaione" ed "Arnichi" dal comune di Canonica d'Adda ed aggregazione delle medesime, rispettivamente, ai comuni di Capriate San Gervasio e Brembate; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Visto il parere espresso in merito dall'Amministrazione provinciale di Bergamo, con deliberazione della Deputazione n. 233 in data 27 ottobre 1950 e del Consiglio, n. 51 in data 8 marzo 1952; Udito il parere dal Consiglio di Stato; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . I confini tra i comuni di Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio e Brembate, in provincia di Bergamo, sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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