Art. 1
In vigore dal 7 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 6 dicembre 1950, con la quale il sindaco del comune di Vanda di Front (Torino), in esecuzione della deliberazione 10 luglio 1950, n. 30, del Consiglio comunale, ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di "Vanda Canavese";
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione provinciale di Torino, espresso con deliberazioni della Deputazione n. 28 del 24 novembre 1950 e del Consiglio n. 6-2542 del 9 febbraio 1952;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1931, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
La denominazione del comune di Vanda di Front, in provincia di Torino, è mutata in quella di "Vanda Canavese".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 72. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;2361#art-1