Art. 2
In vigore dal 17 dic 1952
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 14.76.80, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1988#art-2