Art. 4
In vigore dal 11 dic 1952
L'elenco dei terreni sopramenzionato con indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1952.
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 62. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1960#art-4