Art. 1
In vigore dal 11 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio: 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 33 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);
Udito il parere, in data 6 settembre 1982 della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), della superficie di ettari 95.42.34.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1954#art-1