Art. 2
In vigore dal 11 dic 1952
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta all'Ente per la colonizzazione, della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1950#art-2