Art. 1

In vigore dal 11 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, dell'; Costituzione della Repubblica; Viste le legge 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 811; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fabbri Maria Elena fu Gino, per i terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto); Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli, articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fabbri Maria Elena fu Gino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 9.67.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1913#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo