Art. 4
In vigore dal 9 dic 1952
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI Visto il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1952.
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 190. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1899#art-4