Art. 3

In vigore dal 9 dic 1952
È ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1880#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Ceccarini Innocenza fu Riccardo, in comune di Cellere (Viterbo). — Testo vigente | Portale Normativo